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Regolamento EMAS II |
Il Regolamento CEE del 29 giugno 1993, n. 1836 in materia di Ecogestione ed Audit Ambientale - Eco Management and Audit Scheme (EMAS) - aveva stabilito uno schema al quale potevano aderire, su base volontaria, le imprese che svolgevano attività industriale.
L’obiettivo del Regolamento EMAS era quello di promuovere l’utilizzo di sistemi di gestione ambientale nelle imprese al fine di migliorare la competitività dell’Organizzazione e la relativa immagine pubblica.
EMAS, quindi, come strumento di miglioramento costante e continuo dell’efficienza aziendale in tema gestionale ed economico.
Tale obiettivo permane nell’evoluzione del Regolamento che ora viene denominato EMAS II o EMAS 2000.
Il nuovo Regolamento CE n. 761/2001 presenta delle notevoli novità, che di seguito si elencano, rispetto al precedente che lo rendono più applicabile sia in relazione alle tipologie di Aziende che lo possono applicare sia in relazione alla norma UNI EN ISO 14001:
· Applicabilità a tutte le attività con impatto ambientale
Facendo leva alle critiche relative alla applicabilità del Vecchio Regolamento ai soli siti del settore manifatturiero, EMAS II è stato impostato allargando il campo di applicazione a tutte quelle attività che hanno impatti ambientali significativi.
· Il concetto di sito non è più applicabile
Essendo applicabile il Regolamento a tutte le attività economiche, non è pertanto possibile continuare ad identificare l'entità da registrare come sito, ma come organizzazione.
· EMAS ed ISO 14001
EMAS II elimina tutti i precedenti problemi di integrazione con la ISO 14001, infatti come sistema di gestione ambientale assume in toto quello indicato dalla norma internazionale.
· Incentivi alle piccole e medie imprese
La Commissione rivolge agli stati membri specifiche raccomandazioni affinché venga promossa la partecipazione delle piccole e medie imprese attraverso la facilitazione di accesso alle informazione ed ai fondi e alla possibilità di ottenere un'assistenza tecnica.
· EMAS II aumenta la visibilità della partecipazione attraverso l'adozione di un Logo
Tutte le imprese che partecipano ad EMAS II hanno diritto ad adottare un particolare logo ed utilizzarlo nella dichiarazione ambientale, nei documenti e nella pubblicità dell'impresa. |
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La nostra consulenza |
Il Regolamento EMAS, a cui si aderisce volontariamente, consta di fasi che necessitano di un supporto esterno per la loro progettazione ed attuazione, a tal fine lo STUDIO CURCURUTO offre le proprie risorse umane e tecniche per accompagnare l’Organizzazione Cliente sino alla Registrazione.
Per raggiungere tale obiettivo lo Studio CURCURUTO ha individuato le seguenti fasi di accompagnamento:
- Definizione della Politica Ambientale
- Esecuzione di una Analisi Ambientale
- Definizione degli Obiettivi di Miglioramento
- Attuazione di un Programma Ambientale
- Progettazione ed attuazione di un SGA (UNI EN ISO 14001)
- Redazione di una Dichiarazione Ambientale
- Inoltro della domanda di registrazione come da Regolamento
- Convalida da parte di un Verificatore Ambientale
- Registrazione dell’Organizzazione da parte del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia.
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